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Al titolare di pensione, diretta oppure indiretta o di riversibilita', liquidata o da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro e' concesso, in correlazione alla pensione medesima e per tutta la durata del godimento di essa a partire dal Po novembre 1948 in poi, un assegno supplementare, rispettivamente diretto oppure indiretto o di riversibilita'. L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto e' fissato in lire 24.000 per coloro che hanno 20 anni di servizio utile a pensione e tale importo e' aumentato di lire 1.500 per ogni anno di servizio in piu' fino ad un massimo di lire 54.000. Per i titolari di pensione diretta che hanno meno di 20 anni di servizio utile l'assegno supplementare e' pari a tante volte lire 1.200 quanti sono gli anni di servizio. Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno supplementare diretto, nel computo degli anni di servizio utili a pensione si considerano anche gli anni che, ai sensi degli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza, danno luogo a maggiorazione di pensione, nonche' i cinque anni concessi in aumento nei casi in cui ricorre l'applicazione dell'articolo 1 dei decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837, o dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Nei casi di pensioni di privilegio l'assegno supplementare diretto, da calcolarsi in conformita' ai commi precedenti, viene aumentato di due decimi e non puo' essere inferiore a lire 24.000, ne' superiore a lire 54.000. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilita' e' commisurato al corrispondente assegno supplementare diretto, in base alle stesse aliquote stabilite dagli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza per la determinazione, dell'ammontare della pensione indiretta o di reversibilita' nei confronti di quello della pensione diretta. Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o piu' degli Istituti di previdenza predetti, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, l'assegno supplementare e' dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1952, n. 610
1con decorrenza dal 1 luglio 1950
La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'importo dell'assegno supplementare stabilito dall'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, ed i relativi minimi e massimi stabiliti dall'articolo stesso sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, nella misura del 15 per cento".
Testo in vigore dal 18 giugno 1952 al 27 luglio 1954
