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In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo suppletivo, per la durata di sette anni a decorrere dal 1 gennaio 1961, nella misura dell'1 per cento della retribuzione di cui all'articolo 9 della legge medesima. Tale contributo suppletivo e' escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non e' dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della predetta legge e nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge. Sia la ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori, che il versamento di tale contributo suppletivo, seguono le norme del contributo ordinario.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1963 al 13 agosto 1967
