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Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorita' sanitaria puo' procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze. nonche' sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa puo' altresi', procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertameniti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati. 6 Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmettera' denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera' all'esercente presso cui e' stato l'atto il prelievo e all'autorita' che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sara' fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali. 4 Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sara' indicata nel regolamento per ogni singola voce. Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanita', entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denuncie all'autorita' giudiziaria. Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmettera' immediatamente le denuncie all'autorita' giudiziaria. 3
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
3La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 149 (in G.U. 1a s.s. 10/12/1969, n. 311) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale".
Corte costituzionale
4La Corte costituzionale con sentenza 10 - 17 novembre 1971, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 24/11/1971, n. 297) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente disposizioni sulla "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), limitatamente alla parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito dell'analisi anche a quei soggetti che in base agli atti di polizia giudiziaria gia' compiuti risultino indiziati di reato".
Corte costituzionale
6La Corte costituzionale con sentenza 26 settembre - 10 ottobre 1990, n. 434 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinche' queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse".
Testo in vigore dal 18 ottobre 1990 al 26 marzo 2021
