Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 dicembre 1969 al 25 novembre 1971. Leggi il testo vigente →

Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorita' sanitaria puo' procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze. nonche' sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa puo' altresi', procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertameniti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmettera' denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera' all'esercente presso cui e' stato l'atto il prelievo e all'autorita' che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sara' fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali. Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sara' indicata nel regolamento per ogni singola voce. Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanita', entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denuncie all'autorita' giudiziaria. Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmettera' immediatamente le denuncie all'autorita' giudiziaria. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

3

La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 149 (in G.U. 1a s.s. 10/12/1969, n. 311) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale".

Testo in vigore dal 11 dicembre 1969 al 25 novembre 1971

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 434/1990

    Ha colpito questo articolo
    10 ottobre 1990

    La mancata previsione dell'avviso agli interessati circa l'inizio delle operazioni di analisi di prodotti deteriorabili per i quali non è possibile la revisione, non garantendo ad essi la possibilità di presenziare, eventualmente anche con l'assistenza di un consulente tecnico, all'unica analisi possibile, fa si' che l'utilizzabilità delle risultanze della stessa da parte del giudice in mancanza di tale avviso violi il loro diritto di difesa nel procedimento penale. Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse. - Nello stesso senso, sent. nn. 248/1983, 469/1988; - Sulle garanzie difensive da assicurarsi riguardo alle operazioni di "revisione delle analisi": S. nn. 149/1969, 15/1986, O. n. 461/1988; - Riguardo a prelievo e campionatura: S. nn. 248/1983, 469/1988, 330/1990.

    Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 179/1971

    Ha colpito questo articolo
    17 novembre 1971

    Perché il precetto enunciato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, possa ritenersi osservato nel processo penale, (cfr. tra le altre, la sent. n. 149 del 1969, nonché le modifiche apportate dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'art. 78 cod. proc. pen.) la legge deve garantire il diritto di difesa a partire dal momento in cui l'indizio di reato "si soggettivizza nei confronti di una determinata persona". Quando l'analisi del prodotto alimentare prevista dall'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (sulla disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande) ne accerta la irregolarità, sorge (cfr. sent. n. 149 del 1969) un indizio di reato, che peraltro, in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti, può soggettivizzarsi non soltanto verso l'esercente presso cui è avvenuto il prelievo dei campioni esaminati, e, in caso di merci "in confezioni originali", verso il produttore - come l'art. 1, terzo comma, riconosce - ma anche nei confronti di altre persone.

    Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 149/1969

    Ha colpito questo articolo
    3 dicembre 1969

    Nel sistema normativo delle indagini per la repressione delle frodi alimentari, la fase di revisione dell'analisi, in caso di esito sfavorevole di questa - nonostante che abbia luogo quando un indizio di reità è già sorto e, per di più, quando l'autorità giudiziaria è già stata investita dalla denuncia - si svolge senza gli interventi difensivi che gli artt. 390, 304, bis, ter e quater, del codice di procedura penale predispongono per gli atti peritali assunti nella fase istruttoria, formale o sommaria, del processo. Pertanto le disposizioni di legge relative, che escludono tali garanzie (art. 44 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) vanno dichiarate parzialmente illegittime.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 42 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art1 · fonte su Normattiva