Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, comma 1 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 5, l. 30 aprile 1962 n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) - nella parte in cui, prevedendo che, in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 cod. pen. (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna), non si applica anche in relazione a delitti, previsti dal codice penale a salvaguardia della salute alimentare dei cittadini e che presentino le medesime caratteristiche - in quanto, con riferimento alla pretesa irrazionalità della disposizione impugnata, questa non si riferisce alle singole enumerate fattispecie contravvenzionali, ma, con espressione generale ed omnicomprensiva, si estende a tutte le ipotesi di condanna (qualunque sia la natura del reato), nelle quali all'elemento del pericolo per la collettività, rappresentato dalla tossicità dell'alimento o della bevanda o comunque dalla sua possibile nocività per la salute, si accompagni quello della frode, rientrandovi pertanto tutti i comportamenti fraudolenti che, in quanto tali, sono normalmente sorretti dall'elemento soggettivo della volontà dolosa; e, con riferimento alla pretesa contrarietà della disposizione medesima, al principio secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato - posto che, pur essendo la finalità rieducativa qualità essenziale della pena, che l'accompagna dal suo nascere, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue, concorrono con essa finalità di difesa sociale che il legislatore è legittimato a perseguire purché le sue valutazioni non eccedano i confini della discrezionalità politica e non si trasformino in arbitrio - il carattere di massa della produzione, della distribuzione e del consumo dei prodotti alimentari, l'inanità di qualsiasi cautela adottabile da singoli consumatori che non si risolva nel mero impraticabile rifiuto del rapporto di consumo, l'enorme diffusività del danno potenzialmente connesso ad ogni comportamento fraudolento nella produzione e nel commercio di sostanze alimentari costituiscono elementi che fanno apparire non irragionevole la scelta del legislatore intesa a realizzare, nelle frodi alimentari tossiche o comunque dannose alla salute, l'equilibrio fra le diverse finalità della pena edittale, collegando la rieducazione ad alcuni aspetti (qualificazione del reato come contravvenzionale, entità della pena e sua eventuale sostituibilità) ed attribuendo all'effettività dell'espiazione una specifica finalità di prevenzione, retribuzione e difesa sociale. - S. nn. 264/1974, 364/1988, 282/1989, 313/1990. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 6 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande