Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1969 al 12 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari. Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', anche se disciplinati da leggi speciali:

  • a)la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicita' degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;
  • b)la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari. Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda e' di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo. In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale. Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255

2

Il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 ha disposto (con l'art. 1, comma 2 del Regolamento allegato) che "Per presidi sanitari ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, quale risulta modificata dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, s'intendono: a) i prodotti destinati a combattere gli organismi animali e vegetali, i microrganismi e virus, nocivi alla produzione agricola e alla conservazione delle derrate alimentari; b) i prodotti destinati ad impedire con azione di repulsione, di ostacolo, di prevenzione il danno causato dagli organismi viventi indicati alla lettera a); c) i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione dei presidi sanitari. L'inclusione di tali prodotti e' valida soltanto ai fini del presente regolamento; d) i gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonche' alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate; e) tutti gli altri prodotti che vengono usati per determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento allegato) che "Per presidi sanitari "pronti all'impiego" si intendono quelli pronti e confezionati per l'uso che possono essere utilizzati sia allo stato in cui si trovano all'atto della vendita, sia dopo una preparazione, come ad esempio diluizione, soluzione, addizione ad esche e simili. Agli effetti dell'art. 6 della legge deve intendersi per produzione di presidi sanitari la formulazione ed il confezionamento o il solo confezionamento di prodotti gia' preparati".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1969 al 12 maggio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 474/2002

    Questione inammissibile
    22 novembre 2002

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 166 c.p. · Art. 163 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 85/1997

    Questione infondata
    8 aprile 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, comma 1 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 5, l. 30 aprile 1962 n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) - nella parte in cui, prevedendo che, in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 cod. pen. (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna), non si applica anche in relazione a delitti, previsti dal codice penale a salvaguardia della salute alimentare dei cittadini e che presentino le medesime caratteristiche - in quanto, con riferimento alla pretesa irrazionalità della disposizione impugnata, questa non si riferisce alle singole enumerate fattispecie contravvenzionali, ma, con espressione generale ed omnicomprensiva, si estende a tutte le ipotesi di condanna (qualunque sia la natura del reato), nelle quali all'elemento del pericolo per la collettività, rappresentato dalla tossicità dell'alimento o della bevanda o comunque dalla sua possibile nocività per la salute, si accompagni quello della frode, rientrandovi pertanto tutti i comportamenti fraudolenti che, in quanto tali, sono normalmente sorretti dall'elemento soggettivo della volontà dolosa; e, con riferimento alla pretesa contrarietà della disposizione medesima, al principio secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato - posto che, pur essendo la finalità rieducativa qualità essenziale della pena, che l'accompagna dal suo nascere, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue, concorrono con essa finalità di difesa sociale che il legislatore è legittimato a perseguire purché le sue valutazioni non eccedano i confini della discrezionalità politica e non si trasformino in arbitrio - il carattere di massa della produzione, della distribuzione e del consumo dei prodotti alimentari, l'inanità di qualsiasi cautela adottabile da singoli consumatori che non si risolva nel mero impraticabile rifiuto del rapporto di consumo, l'enorme diffusività del danno potenzialmente connesso ad ogni comportamento fraudolento nella produzione e nel commercio di sostanze alimentari costituiscono elementi che fanno apparire non irragionevole la scelta del legislatore intesa a realizzare, nelle frodi alimentari tossiche o comunque dannose alla salute, l'equilibrio fra le diverse finalità della pena edittale, collegando la rieducazione ad alcuni aspetti (qualificazione del reato come contravvenzionale, entità della pena e sua eventuale sostituibilità) ed attribuendo all'effettività dell'espiazione una specifica finalità di prevenzione, retribuzione e difesa sociale. - S. nn. 264/1974, 364/1988, 282/1989, 313/1990. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 6 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1/1982

    Questione infondata
    14 gennaio 1982

    Nella materia penale - nella quale il principio di legalita` impone la formulazione di fattispecie ben definite, ciascuna accompagnata dalla relativa sanzione - il principio di eguaglianza non puo` essere inteso nel senso che a ciascuna fattispecie debba corrispondere una sanzione diversa da tutte le altre; cio` specie in un sistema quale il nostro, ispirato alla preferenza per pene edittali determinate fra un minimo e un massimo. Percio` - posto che la configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni, implicando scelte di valore, appartengono alla politica legislativa - solo le sperequazioni ingiustificate possono concretare un arbitrio del legislatore lesivo del principio di eguaglianza. Il che non si verifica nel caso delle due fattispecie contravvenzionali di cui alla lett.g L. n. 283 del 1962 (aggiunta ai prodotti alimentari di additivi chimici di qualunque natura non autorizzati - aggiunta agli stessi prodotti di additivi chimici autorizzati, ma senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego), sanzionate dal successivo art. 6, co. quarto con con identica pena. Per entrambe infatti il legislatore ha fissato ad una soglia anticipata la tutela penale della salute, prescindendo dal pericolo cui in concreto puo` dar luogo l'impiego di determinati additivi: pericolo che non discende automaticamente e necessariamente dal solo fatto che l'uso di uno specifico additivo non sia stato autorizzato dal Ministro della Sanita`; e viceversa non e` escluso, quanto meno con riferimento a un soggetto determinato, dall'uso di un additivo autorizzato. Le due fattispecie, configurate ai fini della tutela di un medesimo bene, che si vuole realizzata ad una soglia determinata, prendono in considerazione condotte, non solo non radicalmente fra loro diverse, ma che sopratutto si estrinsecano nella inosservanza delle prescrizioni poste dal legislatore a quei fini. Non e` quindi ne` ingiustificata ne` arbitraria la previsione per entrambe di una stessa pena da determinarsi dal giudice, nell'esercizio della propria discrezionalita`, fra un minimo e un massimo. (Non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 5 lett.g, e 6 L. 30 aprile 1962 n. 283, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) Cfr. sent. n. 99/79

    Art. 3 cost. · Art. 5 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 6 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art6 · fonte su Normattiva