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La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari. Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', anche se disciplinati da leggi speciali:
- a)la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicita' degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;
- b)la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari. Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda e' di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo. In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale. Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255
2Il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 ha disposto (con l'art. 1, comma 2 del Regolamento allegato) che "Per presidi sanitari ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, quale risulta modificata dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, s'intendono: a) i prodotti destinati a combattere gli organismi animali e vegetali, i microrganismi e virus, nocivi alla produzione agricola e alla conservazione delle derrate alimentari; b) i prodotti destinati ad impedire con azione di repulsione, di ostacolo, di prevenzione il danno causato dagli organismi viventi indicati alla lettera a); c) i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione dei presidi sanitari. L'inclusione di tali prodotti e' valida soltanto ai fini del presente regolamento; d) i gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonche' alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate; e) tutti gli altri prodotti che vengono usati per determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento allegato) che "Per presidi sanitari "pronti all'impiego" si intendono quelli pronti e confezionati per l'uso che possono essere utilizzati sia allo stato in cui si trovano all'atto della vendita, sia dopo una preparazione, come ad esempio diluizione, soluzione, addizione ad esche e simili. Agli effetti dell'art. 6 della legge deve intendersi per produzione di presidi sanitari la formulazione ed il confezionamento o il solo confezionamento di prodotti gia' preparati".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1969 al 12 maggio 1998
