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((Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cinquanta milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non puo' superare le lire un milione; per le banche popolari, aventi un capitale inferiore ai cinquanta milioni di lire, nessun socio puo' possedere tante azioni, il cui valore nominale superi le lire cinquecentomila, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita o dall'esercizio del diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio. In tale caso, il valore nominale complessivo non potra' superare il milione di lire)).
Testo in vigore dal 1 aprile 1960 al 11 gennaio 1974
