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A modifica dell'art. 2 del decreto legislativo del 16 aprile 148, n. 569, nelle Banche popolari nessun socio pur avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di lire cinquecentomila.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1953 al 1 aprile 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;3093~art2 · fonte del testo