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((Il valore nominale delle azioni di una banca popolare possedute da ciascun socio non puo' superare i 15 milioni di lire, se la banca ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire, e i 7,5 milioni di lire, se la banca ha un capitale inferiore a 500 milioni di lire)).
Testo in vigore dal 24 marzo 1983 al 1 gennaio 1994
