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((Il valore nominale delle azioni di una banca popolare possedute da ciascun socio non puo' superare i 15 milioni di lire, se la banca ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire, e i 7,5 milioni di lire, se la banca ha un capitale inferiore a 500 milioni di lire)).

Testo in vigore dal 24 marzo 1983 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1974 al 24 marzo 1983. 68 parole tolte, 39 parole aggiunte.

tolto: Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire ilaggiunto: Il valore nominale delle azioni aggiunto: di una banca popolare possedute da ciascun socio non puo' superare tolto: le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento aggiunto: i 15 milioni di lire, se la banca ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire tolto: nessun socio puo' possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potra' superare le lire tre milioniaggiunto: , e i 7,5 milioni di lire, se la banca ha un capitale inferiore a 500 milioni di lire.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-11;3093~art2 · fonte del testo