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((Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non puo' superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio puo' possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potra' superare le lire tre milioni)).
Testo in vigore dal 11 gennaio 1974 al 24 marzo 1983
