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((Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non puo' superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio puo' possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potra' superare le lire tre milioni)).

Testo in vigore dal 11 gennaio 1974 al 24 marzo 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1960 al 11 gennaio 1974. 24 parole tolte, 15 parole aggiunte.

Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a tolto: cinquanta aggiunto: cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non puo' superare le lire tolto: un milione aggiunto: tre milioni; per le banche popolaritolto: , aventi un capitale inferiore ai tolto: cinquanta aggiunto: cento milioni di liretolto: , nessun socio puo' possedere tante azionitolto: , il cui valore nominale superi le lire tolto: cinquecentomila aggiunto: un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita tolto: o dall'esercizio del diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio. In tale caso,aggiunto: . In tal caso il valore nominale complessivo non potra' superare tolto: il milione di lire aggiunto: le lire tre milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-11;3093~art2 · fonte del testo