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[1]Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi di cui al n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvate con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le indennita' di trasferta, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento, di cui all'art. 2 della presente legge, quelli delle preture e dei tribunali L. 7000 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 7500, e' dovuta una indennita', a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti, aumentata di L. 500 per ogni quadriennio fino al ventesimo anno di servizio, tenendosi conto, per i relativi aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Alle cifre suddette si applica la riduzione del 12 per cento disposta dal R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780.
[2]Gli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti o legionari fiumani ovvero che, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 31 ottobre 1922, abbiano partecipato ad azioni per la causa nazionale hanno diritto, agli effetti della indennita' supplementare, all'abbreviazione o al riconoscimento anticipato di un quadriennio di anzianita' di servizio.
[3]Per la determinazione della qualita' di ex combattente sono applicabili gli articoli 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e del R. decreto-legge 27 Ottobre 1922, n. 1462, e 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 luglio 1937
