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[1]Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1° dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, quelli delle Preture e dei Tribunali L. 8340 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 8640, e' dovuta un'indennita', a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari e' aumentata, per quelli addetti alle Preture ed ai Tribunali, a L. 8640, dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 9180, dopo il secondo, a L. 9780 dopo il terzo, a L. 10.320 dopo il quarto e a L. 10.800 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 9180 dopo il primo quadriennio, a L. 9780 dopo il secondo, a L. 10.320 dopo il terzo, a L. 10.800 dopo il quarto e a L. 11.460 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi.6
[2]Gli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti o legionari fiumani ovvero che, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 31 ottobre 1922, abbiano partecipato ad azioni per la causa nazionale hanno diritto, agli effetti della indennita' supplementare, all'abbreviazione o al riconoscimento anticipato di un quadriennio di anzianita' di servizio.
[3]Per la determinazione della qualita' di ex combattente sono applicabili gli articoli 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e del R. decreto-legge 27 Ottobre 1922, n. 1462, e 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3
6Il D.Lgs. Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, nel modificare l'art. 1 della L. 25 giugno 1940, n. 828, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, e' aumentata ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B". -(con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica avra' efficacia sino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1945 al 28 novembre 1945
