Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1951 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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9 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 1945 al 1 dicembre 1951. 363 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1° dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, quelli delle Preture e dei Tribunali L. 8340 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 8640, e' dovuta un'indennita', a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari e' aumentata, per quelli addetti alle Preture ed ai Tribunali, a L. 8640, dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 9180, dopo il secondo, a L. 9780 dopo il terzo, a L. 10.320 dopo il quarto e a L. 10.800 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 9180 dopo il primo quadriennio, a L. 9780 dopo il secondo, a L. 10.320 dopo il terzo, a L. 10.800 dopo il quarto e a L. 11.460 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi.
tolto: Gli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti o legionari fiumani ovvero che, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 31 ottobre 1922, abbiano partecipato ad azioni per la causa nazionale hanno diritto, agli effetti della indennita' supplementare, all'abbreviazione o al riconoscimento anticipato di un quadriennio di anzianita' di servizio.
tolto: Per la determinazione della qualita' di ex combattente sono applicabili gli articoli 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e del R. decreto-legge 27 Ottobre 1922, n. 1462, e 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1951, N. 1128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art1 · fonte del testo