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[1]Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1° dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, quelli delle Preture e dei Tribunali L. 8340 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 8640, e' dovuta un'indennita', a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari e' aumentata, per quelli addetti alle Preture ed ai Tribunali, a L. 8640, dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 9180, dopo il secondo, a L. 9780 dopo il terzo, a L. 10.320 dopo il quarto e a L. 10.800 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 9180 dopo il primo quadriennio, a L. 9780 dopo il secondo, a L. 10.320 dopo il terzo, a L. 10.800 dopo il quarto e a L. 11.460 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi. 6 7

[2]Gli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti o legionari fiumani ovvero che, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 31 ottobre 1922, abbiano partecipato ad azioni per la causa nazionale hanno diritto, agli effetti della indennita' supplementare, all'abbreviazione o al riconoscimento anticipato di un quadriennio di anzianita' di servizio.

[3]Per la determinazione della qualita' di ex combattente sono applicabili gli articoli 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e del R. decreto-legge 27 Ottobre 1922, n. 1462, e 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, nel modificare l'art. 1 della L. 25 giugno 1940, n. 828, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, e' aumentata ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B". -(con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica avra' efficacia sino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 25 giugno 1940, n. 828, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, e' aumentata del cinquanta per cento"; - (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 febbraio 1945 per le provincie che alla data di pubblicazione del medesimo D.Lgs. Luogotenenziale risultino gia' restituite all'Amministrazione italiana; - (con l'art. 12, comma 4) che la presente modifica avra' efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Testo in vigore dal 28 novembre 1945 al 1 dicembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 novembre 1945

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1945 al 28 novembre 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 25 giugno 1940, n. 828, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, e' aumentata del cinquanta per cento"; - (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 febbraio 1945 per le provincie che alla data di pubblicazione del medesimo D.Lgs. Luogotenenziale risultino gia' restituite all'Amministrazione italiana; - (con l'art. 12, comma 4) che la presente modifica avra' efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art1 · fonte del testo