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[1]((Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale dei 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, 1675, quelli delle Preture e dei Tribunali L. 7000 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 7240, e' dovuta una indennita', a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari e' aumentata, per quelli addetti alle Preture ed ai Tribunali, a L. 7240 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 7720 dopo il secondo, a L. 8200 dopo il terzo, a L. 8680 dopo il quarto e a L. 9170 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 7720 dopo il primo quadriennio, a L. 8200 dopo il secondo, a L. 8680 dopo il terzo, a L. 9170 dopo il quarto e a L. 9640 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbite le riduzioni di cui agli articoli 2 del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780, e 5, capoverso, del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nonche' l'aumento disposto con l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 19372 n. 1182))

[2]Gli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti o legionari fiumani ovvero che, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 31 ottobre 1922, abbiano partecipato ad azioni per la causa nazionale hanno diritto, agli effetti della indennita' supplementare, all'abbreviazione o al riconoscimento anticipato di un quadriennio di anzianita' di servizio.

[3]Per la determinazione della qualita' di ex combattente sono applicabili gli articoli 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e del R. decreto-legge 27 Ottobre 1922, n. 1462, e 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1937 al 1 settembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1937

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 1 dicembre 1937. 37 parole tolte, 67 parole aggiunte.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico aggiunto: approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta e i diritti … 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, non vengano a conseguire annualmenteaggiunto: , al netto della tassa erariale tolto: del aggiunto: dei 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, tolto: n. 1675, quelli delle tolto: preture e dei tribunali L. 6480 aggiunto: Preture e dei Tribunali L. 7000 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. tolto: 6700 aggiunto: 7240, e' dovuta tolto: un'indennita' aggiunto: una indennita', a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari e' aumentataaggiunto: , per quelli addetti alle tolto: preture ed ai tribunali aggiunto: Preture ed ai Tribunali, a L. tolto: 6700 aggiunto: 7240 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. tolto: 7150 aggiunto: 7720 dopo il secondo, a L. tolto: 7590 aggiunto: 8200 dopo il terzo, a L. tolto: 8040 aggiunto: 8680 dopo il quarto e a L. tolto: 8490 aggiunto: 9170 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. tolto: 7150 aggiunto: 7720 dopo il primo quadriennio, a L. tolto: 7590 aggiunto: 8200 dopo il secondo, a L. tolto: 8040 aggiunto: 8680 dopo il terzo, a L. tolto: 8490 aggiunto: 9170 dopo il quarto e a L. tolto: 8930 aggiunto: 9640 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche … ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate tolto: e' assorbita anche la riduzione del 12 per cento disposta dal aggiunto: sono assorbite le riduzioni di cui agli articoli 2 del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, tolto: numero 1780. aggiunto: n. 1780, e 5, capoverso, del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nonche' l'aumento disposto con l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 19372 n. 1182

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art1 · fonte del testo