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[1]((Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 900, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, quelli delle preture e dei tribunali L. 7560 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 7820, e' dovuta una indennita', a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa, retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari e' aumentata, per duelli addetti alle preture ed ai tribunali, a L. 7820 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 8340 dopo il secondo, a L. 8860 dopo il terzo, a L. 9380 dopo il quarto e a L. 9900 dopo il quinto, e per g li ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 8340 dopo il primo quadriennio, a L. 8860 dopo il secondo, a L. 9380 dopo il terzo, a L. 9900 dopo il quarto e a L. 10.410 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi)).
[2]Gli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti o legionari fiumani ovvero che, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 31 ottobre 1922, abbiano partecipato ad azioni per la causa nazionale hanno diritto, agli effetti della indennita' supplementare, all'abbreviazione o al riconoscimento anticipato di un quadriennio di anzianita' di servizio.
[3]Per la determinazione della qualita' di ex combattente sono applicabili gli articoli 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e del R. decreto-legge 27 Ottobre 1922, n. 1462, e 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.
Testo in vigore dal 1 settembre 1939 al 1 aprile 1940
