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[1]((Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, non vengano a conseguire annualmente al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, quelli delle preture e dei tribunali L. 6480 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 6700, e' dovuta un'indennita' a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari e' aumentata per quelli addetti alle preture ed ai tribunali, a L. 6700 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 7150 dopo il secondo, a L. 7590 dopo il terzo, a L. 8040 dopo il quarto e a L. 8490 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 7150 dopo il primo quadriennio, a L. 7590 dopo il secondo, a L. 8040 dopo il terzo, a L. 8490 dopo il quarto e a L. 8930 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate e' assorbita anche la riduzione del 12 per cento disposta dal R. decreto-legge 29 dicembre 1930, numero 1780)).

[2]Gli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti o legionari fiumani ovvero che, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 31 ottobre 1922, abbiano partecipato ad azioni per la causa nazionale hanno diritto, agli effetti della indennita' supplementare, all'abbreviazione o al riconoscimento anticipato di un quadriennio di anzianita' di servizio.

[3]Per la determinazione della qualita' di ex combattente sono applicabili gli articoli 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e del R. decreto-legge 27 Ottobre 1922, n. 1462, e 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 1 dicembre 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 luglio 1937. 37 parole tolte, 148 parole aggiunte.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi tolto: di cui al aggiunto: indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico tolto: approvate con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, tolto: escluse aggiunto: esclusi le indennita' di trasfertatolto: , aggiunto: e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, non vengano a conseguire annualmentetolto: , al netto della tassa erariale del 10 per centotolto: , di cui all'art aggiunto: istituita con l'art. 2 della tolto: presente legge, aggiunto: legge 22 dicembre 1932, n. 1675, quelli delle preture e dei tribunali L. tolto: 7000 aggiunto: 6480 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. tolto: 7500 aggiunto: 6700, e' dovuta tolto: una indennita', aggiunto: un'indennita' a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limititolto: , aumentata di L. 500 per ogni quadriennio fino al ventesimo anno di servizioaggiunto: . Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari e' aumentata per quelli addetti alle preture ed ai tribunali, a L. 6700 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 7150 dopo il secondo, a L. 7590 dopo il terzo, a L. 8040 dopo il quarto e a L. 8490 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 7150 dopo il primo quadriennio, a L. 7590 dopo il secondo, a L. 8040 dopo il terzo, a L. 8490 dopo il quarto e a L. 8930 dopo il quinto, tenendosi conto aggiunto: in ogni caso, per i tolto: relativi aggiunto: detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. tolto: Alle cifre suddette si applica aggiunto: Nelle varie cifre suindicate e' assorbita anche la riduzione del 12 per cento disposta dal R. decreto-legge 29 dicembre 1930, tolto: n. aggiunto: numero 1780.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art1 · fonte del testo