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[1]Sui proventi di cui al n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le indennita' di trasferta, quando il loro ammontare superi la somma di L.30.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non L. 48.000, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 48.000.

[2]Il computo dei proventi, ai fini della precedente disposizione, e' fatto senza detrazione dell'ammontare della tassa del 10 per cento stabilita dall'art. 2.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 luglio 1937

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art3 · fonte del testo