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[1]((Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di L. 32.640 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non le L. 52.200, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 52.200)).

[2]Il computo dei proventi, ai fini della precedente disposizione, e' fatto senza detrazione dell'ammontare della tassa del 10 per cento stabilita dall'art. 2.

Testo in vigore dal 1 settembre 1939 al 1 aprile 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1939

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1937 al 1 settembre 1939. 7 parole tolte, 7 parole aggiunte.

Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre tolto: 1024 aggiunto: 1924, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di L. tolto: 30.780 aggiunto: 32.640 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non le L. tolto: 49.248 aggiunto: 52.200, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. tolto: 49.248 aggiunto: 52.200.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art3 · fonte del testo