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[1]((Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di L. 32.640 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non le L. 52.200, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 52.200)).
[2]Il computo dei proventi, ai fini della precedente disposizione, e' fatto senza detrazione dell'ammontare della tassa del 10 per cento stabilita dall'art. 2.
Testo in vigore dal 1 settembre 1939 al 1 aprile 1940
