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[1]((Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di L. 36.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non superi le L. 57.360, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 57.360)).

[2]Il computo dei proventi, ai fini della precedente disposizione, e' fatto senza detrazione dell'ammontare della tassa del 10 per cento stabilita dall'art. 2.

Testo in vigore dal 1 aprile 1940 al 1 dicembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1940

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1939 al 1 aprile 1940. 7 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924aggiunto: -III, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di L. tolto: 32.640 aggiunto: 36.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non aggiunto: superi le L. tolto: 52.200 aggiunto: 57.360, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. tolto: 52.200 aggiunto: 57.360.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art3 · fonte del testo