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[1]((Sui proventi di cui al n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le indennita' di trasferta, quando il loro ammontare superi la somma di L. 28.500 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non L. 45.600 ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 45.600)).

[2]Il computo dei proventi, ai fini della precedente disposizione, e' fatto senza detrazione dell'ammontare della tassa del 10 per cento stabilita dall'art. 2.

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 1 dicembre 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 luglio 1937. 6 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… escluse le indennita' di trasferta, quando il loro ammontare superi la somma di L.tolto: 30.000 aggiunto: 28.500 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non L. tolto: 48.000, aggiunto: 45.600 ed il 70 per cento della parte eccedente le L. tolto: 48.000 aggiunto: 45.600.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art3 · fonte del testo