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[1]((Sui proventi di cui al n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le indennita' di trasferta, quando il loro ammontare superi la somma di L. 28.500 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non L. 45.600 ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 45.600)).
[2]Il computo dei proventi, ai fini della precedente disposizione, e' fatto senza detrazione dell'ammontare della tassa del 10 per cento stabilita dall'art. 2.
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 1 dicembre 1937
