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[1]((Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1024, n. 2271, esclusi le indennita' di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di L. 30.780 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non le L. 49.248, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 49.248)).

[2]Il computo dei proventi, ai fini della precedente disposizione, e' fatto senza detrazione dell'ammontare della tassa del 10 per cento stabilita dall'art. 2.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1937 al 1 settembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1937

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 1 dicembre 1937. 15 parole tolte, 29 parole aggiunte.

tolto: Suiaggiunto: Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre tolto: 1924 aggiunto: 1024, n. 2271, tolto: escluse aggiunto: esclusi le indennita' di trasferta, tolto: quando il loro ammontare aggiunto: i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di L. tolto: 28.500 aggiunto: 30.780 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non tolto: L. 45.600 aggiunto: le L. 49.248, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. tolto: 45.600 aggiunto: 49.248.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art3 · fonte del testo