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L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e' sostituito dal seguente: "Per l'ampliamento e conseguenti sistemazioni di sedi municipali gia' esistenti, tale contributo sara' concesso nella misura del 3 per cento".

Testo in vigore dal 18 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

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