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Dopo il quinto comma dell'art. 45 dei regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono aggiunti i seguenti: "I debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti di qualsiasi categoria derivanti da stipendi, salari ed accessori, nonche' dai contributi sugli stessi e dalle indennita' di anzianita', di licenziamento e di ogni altra natura, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario, limitatamente all'ammontare dovuto in base alla retribuzione e all'anzianita' godute all'atto della apertura della successione, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro e anche se liquidati posteriormente". "A questo effetto, tra i libri di commercio previsti dal quinto comma del presente articolo si intendono compresi il libro matricola e il libro paga o stipendi, vidimati e tenuti a norma di legge". "Le dichiarazioni di debito rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto assistenza malattie, dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche amministrazioni".
Testo in vigore dal 16 maggio 1949 al 4 gennaio 1961
