Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Dopo il quinto comma dell'art. 45 dei regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono aggiunti i seguenti: "I debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti di qualsiasi categoria derivanti da stipendi, salari ed accessori, nonche' dai contributi sugli stessi e dalle indennita' di anzianita', di licenziamento e di ogni altra natura, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario, limitatamente all'ammontare dovuto in base alla retribuzione e all'anzianita' godute all'atto della apertura della successione, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro e anche se liquidati posteriormente". "A questo effetto, tra i libri di commercio previsti dal quinto comma del presente articolo si intendono compresi il libro matricola e il libro paga o stipendi, vidimati e tenuti a norma di legge". (("Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni")).

Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1949 al 4 gennaio 1961. 19 parole tolte, 24 parole aggiunte.

… o stipendi, vidimati e tenuti a norma di legge". "Le dichiarazioni di debito rilasciate tolto: dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto assistenza malattie, dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, aggiunto: da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo tolto: art. aggiunto: articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche tolto: amministrazioni aggiunto: Amministrazioni".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-05-12;206~art4 · fonte del testo