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Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 20 marzo 1957. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 14 marzo 1956
