L'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito dal seguente: "Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presentera' immediata e circostanziata denuncia alla autorita' giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera' all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole. L'autorita' giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi. Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorita' giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione. Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 10.000 per ogni campione".

Testo vigente dal 26 marzo 1958

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 110/1983

    Questione inammissibile
    28 aprile 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di l.c. sollevata con ordinanza in cui manchi il benche` minimo accenno di motivazione sulla rilevanza, che non sia dato peraltro desumere altrimenti. (Inammissibilita` della questione di l.c. dell'art.44 R.D.L. 15 ottobre 1925 n.2033, nel testo sostituito dall'art.1 L.27 febbraio 1958 n.190 e modificato dall'articolo unico L. 23 aprile 1975 n.149, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.) Cfr. per il merito (non fondatezza) s. n.6/65.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 1 Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari

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  • Sentenza n. 149/1974

    Questione infondata
    29 maggio 1974

    Gli artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 , che in tema di frodi alimentari, riservando a determinati istituti il procedimento della revisione delle analisi, non consentono l'applicabilità della garanzie previste degli artt. 315 bis, 317 e 321 del codice di procedura penale (concernenti la ricusazione e il giuramento del perito, i poteri direttivi del giudice sulla perizia e le sanzioni disciplinari a carico del perito e possibilità della sua sostituzione) non sono in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione in quanto l'attribuzione del compito di revisione delle analisi a determinati istituti indicati dalla legge rappresenta una limitazione nella scelta del perito da parte del giudice voluta dal legislatore affinché, per una migliore tutela dell'imputato, l'accertamento, in materia così delicata e per molta parte opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in se garanzia per la serietà dell'indagine e dell'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 1 Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari

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  • Sentenza n. 6/1965

    Questione infondata
    19 febbraio 1965

    Le disposizioni contenute nell'art. 44, commi terzo e quarto, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, successivamente modificate e sostituite dall'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, le quali, nel regolare il procedimento di revisione delle analisi in materia di repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari, pongono a carico del denunciato che intenda impugnare il risultato delle analisi, l'onere di effettuare nelle casse erariali un preventivo deposito di lire 10.000 per ciascun campione da sottoporre a revisione, non violano i principi costituzionali che garantiscono la eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, il loro diritto di agire e difendersi in giudizio e la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a., sanciti rispettivamente dagli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Il procedimento di revisione delle analisi, infatti, opera in un momento preliminare al processo penale e consiste in un accertamento tecnico eseguito in sede amministrativa il cui fine è quello di confermare o meno l'originaria denuncia a seconda che il risultato dell'analisi di revisione sia sfavorevole o non all'interessato. L'onere del preventivo deposito, fondato su presupposti oggettivi e determinato in misura da rendere possibile l'adempimento, trova adeguata giustificazione in ragioni di pubblico interesse quali quelle di prevenire domande di revisione prive di fondamento, meramente avventate e defatigatorie. Anche a coloro che per qualsiasi motivo non si siano potuti giovare del rimedio della revisione, è comunque pienamente assicurata la tutela giurisdizionale in quanto l'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 consente al giudice di sottoporre a perizia i risultati delle analisi, e per tale mezzo di difesa nessuna somma dovrà essere anticipata dall'imputato essendo la relativa spesa posta a suo carico solo nel caso in cui la prima analisi sia confermata.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 1 Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;190~art1 · fonte del testo