Modifiche al sistema penale

Art. 105 — Lavoro sostitutivo

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Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attivita' non retribuita, a favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che puo' delegare il magistrato di sorveglianza. Tale attivita' si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 453/1999

    Questione infondata
    17 dicembre 1999

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 103, comma secondo, e 105, primo comma, Cost. - nella parte in cui prescrivono, rispettivamente, che la durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare, in ogni caso, i sessanta giorni; e che l'applicabilità e l'eseguibilità del lavoro sostitutivo sono condizionate alla previa stipula di convenzioni con enti individuati come possibili destinatari delle prestazioni non retribuite -, in quanto le stesse sono prospettate in modo del tutto ipotetico ed eventuale, avendo il giudice 'a quò omesso di operare qualunque scelta circa la misura concretamente applicabile. red.: G. Leo

    Art. 27 cost. · Art. 3 cost. · Art. 102 Modifiche al sistema penale · Art. 103 Modifiche al sistema penale

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  • Sentenza n. 108/1987

    Illegittimità dichiarata
    7 aprile 1987

    La S.n. 131/1979 della Corte costituzionale non ha ritenuto illegittima ogni forma di conversione della pena pecuniaria, ma ha prefigurato un bilanciamento di valori costituzionali, in cui il preminente rilievo del principio di eguaglianza (anche sostanziale) rispetto a quello di inderogabilita` della pena impone al legislatore - oltre che di agevolare l'adempimento della pena pecuniaria - anche di prevedere misure sostitutive che riducano al minimo il margine, in esse inevitabilmente incorporato, di maggior afflittivita` rispetto all'originaria sanzione. Di tale bilanciamento la L.n. 689 del 1981 costituisce in buona misura attuazione: essendo il lavoro sostitutivo la sanzione che maggiormente riduce il divario suddetto, e non potendo, allo stato, ritenersi ingiustificata - data la perdurante mancanza dei supporti organizzativi necessari all'applicazione di tale misura - la previsione, in alternativa ad essa, della liberta` controllata; alla quale, in quanto maggiormente afflittiva, dovra` peraltro competere un ruolo sussidiario e non, come oggi accade, prevalente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 136 cod.pen. - testo sostituito dall'art. 101, L. 24 novembre 1981 n. 689 - 102, 103, 105 e 107, L.n. 689 cit.; nonche` dei primi quattro commi dell'art. 586 cod.proc.pen. - testo sostituito dall'art. 106 della stessa L.n. 689 - censurati in quanto, disponendo, in caso di conversione della pena pecuniaria, l'irrogazione di sanzioni limitative della liberta` personale, segnerebbero un sostanziale ritorno alla previgente disciplina, gia` ritenuta illegittima con S.n. 131/1979). - cfr. S.n. 131/1979; v. anche S.n. 29/1962.

    Art. 3 cost. · Art. 136 c.p. · Art. 586 c.p.p. · Art. 107 Modifiche al sistema penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art105 · fonte su Normattiva