Modifiche al sistema penale

Art. 58 — Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive

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Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, puo' applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano piu' idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non puo' essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella piu' idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della liberta' personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Quando applica la semiliberta' o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilita' o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra la semiliberta', la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilita', il giudice tiene conto delle condizioni legate all'eta', alla salute fisica o psichica, alla maternita', o alla paternita' nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresi' conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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