Modifiche al sistema penale

Art. 64 — Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive

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Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessita', osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento. L'ordinanza che conclude il procedimento e' immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente. Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 119/1994

    Questione inammissibile
    31 marzo 1994

    Nell'impugnare, in riferimento agli artt. 27, primo comma, 3, primo comma, 3, secondo comma, 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., le norme che disciplinano la conversione della pena pecuniaria per insolvibilità in libertà controllata contenute negli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107, legge n. 689 del 1981, e 660 cod. proc. pen., in quanto, dipendendo la conversione dal "dato di fatto della insolvibilità", anche se incolpevole, la stessa diviene pressocché inevitabile nelle ipotesi in cui (come nella specie) la pena pecuniaria sia di rilevante entità, e la libertà controllata finisce quindi con l'imporre un carico afflittivo maggiore rispetto alla pena pecuniaria convertita, specie nella parte in cui prescrive, senza possibilità di deroga, il ritiro del passaporto, con la conseguenza che l'abbiente e il non abbiente sono sottoposti a differenti sanzioni anche se identica è la loro responsabilità, e a chi svolge la sua normale attività lavorativa anche all'estero (come, nella specie, l'autotrasportatore) si impedisce di lavorare, il giudice 'a quò - a parte l'ambiguità con cui le suddette censure vengono cumulativamente formulate - non mira alla caducazione 'sic et simpliciter' dell'intero sistema che regola la conversione delle pene pecuniarie, ma - come nella ordinanza di rinvio esplicitamente si afferma - ad ottenere una pronuncia che gli consenta di modulare le prescrizioni della sanzione sostitutiva in funzione delle esigenze lavorative del condannato, senza peraltro indicare attraverso quale manipolazione normativa ed entro quali confini un siffatto potere di articolazione potrebbe essere additivamente costruito dalla Corte. La pluralita` delle soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, e la necessità di prefigurare una coerente disciplina di dettaglio, coinvolgono quindi aspetti che chiaramente rientrano nella sfera esclusiva della discrezionalità legislativa, dovendosi altresì rilevare, in particolare, che, se è vero che, in base ai principi affermati dalla stessa Corte costituzionale anche con riferimento alla conversione della pena pecuniaria, il massimo privilegio deve essere assegnato al lavoro quale ineludibile strumento di emenda, resta il fatto che le peculiarità insite in una attività lavorativa che comporti frequenti spostamenti all'estero, in tanto possono trovare equilibrato soddisfacimento, in quanto le relative modalità attuative non finiscano per svuotare integralmente di contenuto la sanzione sostitutiva applicata. Onde l'auspicio che la problematica - non certo di secondaria importanza - posta in risalto dall'autorità rimettente - trovi risposta in una tempestiva revisione in sede legislativa delle norme impugnate. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27, primo comma, 3, primo comma, 3, secondo comma, e 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107, legge 24 novembre 1981, n. 689, e 660 cod. proc. pen.). - In precedenza, con analoga decisione di inammissibilità su questione concernente anch'essa la determinazione delle modalità esecutive della sanzione sostitutiva della libertà controllata, O. n. 147/1989. Sulla importanza del lavoro ai fini rieducativi di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., v. S. n. 131/1979. red.: S.P.

    Art. 660 c.p.p. · Art. 133-bis c.p. · Art. 133-ter c.p. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 329/1989

    Questione inammissibile
    6 giugno 1989

    Questione già dichiarata manifestamente inammissibile. - v. O. n. 147/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 64 Modifiche al sistema penale · Art. 56 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 147/1989

    Questione inammissibile
    21 marzo 1989

    È manifestamente inammissibile in quanto la sua decisione implicherebbe scelte discrezionali, riservate al legislatore, la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 64, ultimo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 56, primo comma, n. 3 della stessa legge, (nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di disciplinare il divieto di detenere armi in modo da non ostacolare il lavoro del condannato, cui sia stata applicata la sanzione sostitutiva della libertà controllata).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 64 Modifiche al sistema penale · Art. 56 Modifiche al sistema penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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