Art. 66 — Revoca per inosservanza delle prescrizioni
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Quando e' violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla liberta' controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato e' assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza e' trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.
Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022
