Modifiche al sistema penale

Art. 66 — Revoca per inosservanza delle prescrizioni

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Quando e' violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla liberta' controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato e' assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza e' trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 199/1992

    Questione infondata
    28 aprile 1992

    Nel dubitare in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. della legittimità costituzionale dell'art. 66, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabilisce la conversione delle sanzioni sostitutive anche a fronte di una sola violazione delle prescrizioni comportamentali imposte, così impedendo al giudice ogni valutazione sulla effettiva lesività della condotta trasgressiva, il giudice rimettente pone a raffronto l'istituto della revoca delle misure alternative alla detenzione, la cui disciplina invece riconosce al giudice ampi poteri delibativi; tale raffronto, tuttavia, non appare consentito dal momento che il fenomeno della conversione è concettualmente diverso da quello della revoca, fondandosi, quest'ultimo istituto, su di un "contrarius actus" speculare a quello concessivo del beneficio, si' che appare del tutto logico riconoscere al giudice anche nel caso della revoca la stessa sfera di discrezionalità attribuita ad esso nella fase di concessione del beneficio; ciò non ricorre nel caso dell'istituto della conversione consistente in una trasformazione della sanzione sostitutiva a seguito di un "fatto sopravvenuto" tipizzato dall'ordinamento ed in grado di influire non sulla modalità esecutiva bensì sullo stesso tipo di pena da applicare.

    Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 66 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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