L'articolo 438 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "ART. 438 - (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1. L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. 2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. 3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. 5. L'imputato ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma. 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423. 6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2".

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 425/2001

    Questione infondata
    21 dicembre 2001

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Saluzzo, in composizione monocratica, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

    Art. 438 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 427/2001

    Questione infondata
    21 dicembre 2001

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 101 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Saluzzo, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…

    Art. 438 c.p.p. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 400/2001

    Questione inammissibile
    11 dicembre 2001

    Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata i riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 27 e 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non prevede che in esito al dibattimento di primo grado il giudice, ritenendo ingiustificato il rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare della richiesta di giudizio abbreviato 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., motivato dalla non necessità dell’integrazione probatoria, possa applicare la riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen. A.M.M.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 442 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art27 · fonte su Normattiva