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E' dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

  • a)sentenze di qualunque autorita' giurisdizionale, anche se emesse in Camera di consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione;
  • b)decreti penali di condanna non opposti;
  • c)ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;
  • d)decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;
  • e)ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice;
  • f)decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;
  • g)decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • h)decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • i)provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;
  • l)decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le Commissioni delle imposte dirette;
  • m)lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorieta' del pretore a norma dell'articolo 825 dei Codice di procedura civile;
  • n)verbali di conciliazione redatti avanti l'autorita' giudiziaria escluso il conciliatore. Il contributo e' corrisposto nella seguente misura: lire 600 per le sentenze dei conciliatori; lire 2.000 per i decreti penali; lire 2.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori; lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative e delle giurisdizioni speciali; lire 53.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello; lire 8.000 per le sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette;1a lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera l); lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera m); lire 2.000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore; lire 4.000 per quelli redatti innanzi ai Tribunali e ai giudici addetti ai medesimi; lire 5.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai consiglieri addetti. Il contributo e unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori. Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo e' riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto Ufficio. Per tutti gli altri provvedimenti il contributo e' riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 9541, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed e' a carico< di chi e' tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non puo' avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sara' incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima. L'Ufficio del registro si da' carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1a

La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 6 dicembre 1965, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 11.12.1965, n. 309) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale" e 3 della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale"."

Testo in vigore dal 12 dicembre 1965 al 3 maggio 1968

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 85/1969

    Questione infondata
    17 aprile 1969

    I contributi a favore della cassa di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali sui decreti penali di condanna non opposti previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, riguardante la previdenza e la assistenza forense, sono da considerare tributi lato sensu giudiziari la cui imposizione si fonda sulla necessità discrezionalmente ma ragionevolmente avvertita dal legislatore di fare gravare oneri patrimoniali sopra soggetti che godono divisibilmente del servizio giudiziario. Sebbene affluiscono alla cassa previdenza avvocati e procuratori, tali contributi sono rivolti al perseguimento di finalità di carattere pubblico poiché è compito dello Stato assicurare la tutela previdenziale di una categoria di lavoratori o mediante erogazioni poste direttamente a suo carico o con l'imposizione di prestazioni patrimoniali nella forma di contributi.

    Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 4 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 23/1968

    Questione infondata
    17 aprile 1968

    L'obbligo della corresponsione del prescritto contributo a favore della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori e le conseguenze che derivano dal mancato adempimento di esso, non incidono in alcun modo sull'esercizio del diritto di difesa. Pertanto la legge n. 798 del 1965 non determina, per quanto attiene agli artt. 3 e 4, violazione alcuna dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1965

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1965 al 12 dicembre 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 6 dicembre 1965, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 11.12.1965, n. 309) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale" e 3 della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art3 · fonte del testo