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((E' dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

  • a)sentenze delle autorita' giurisdizionali di cui al presente articolo anche se emesse in camera di consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione:
  • b)i decreti penali di condanna non opposti;
  • c)ordinanza di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del codice di procedura civile;
  • d)decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso codice;
  • e)ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, del codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso codice;
  • f)decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • g)decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • h)provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei tribunali e delle corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;
  • i)lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorieta' del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile;
  • l)verbali di conciliazione redatti avanti l'autorita' giudiziaria escluso il conciliatore. Il contributo e' corrisposto nella seguente misura: lire 800 per le sentenze dei conciliatori; lire 2000 per i decreti penali; lire 4000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori; lire 7000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle corti di assise; lire 8000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle corti di appello, delle corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici; lire 10.000 per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del tribunale superiore delle acque pubbliche, del tribunale supremo militare; lire 6000 per i lodi arbitrali di cui alla lettera i) che non oltrepassino il valore di 10 milioni; lire 10.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 20 milioni; lire 20.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 30 milioni; lire 50.000 per i lodi arbitrali superiori a 30 milioni; lire 2000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore; lire 4000 per quelli redatti innanzi ai tribunali e ai giudici addetti ai medesimi; lire 5000 per quelli redatti innanzi alle Corti di appello e ai consiglieri addetti. Il contributo e' unico ed e' dovuto per ciascun provvedimento sempre che vi sia avvocato o procuratore costituito. Il contributo per le sentenze dei conciliatori e' corrisposto all'atto del deposito degli atti introduttivi del procedimento; per le ordinanze e per le sentenze del Consiglio di Stato all'atto del deposito dei ricorsi e controricorsi; per le sentenze della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio. Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo e' riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio. Per tutti gli altri provvedimenti il contributo e' riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed e' a carico di chi e' tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non puo' avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sara' incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima. L'ufficio del registro si da' carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1a

La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 6 dicembre 1965, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 11.12.1965, n. 309) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale" e 3 della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale"."

Testo in vigore dal 4 gennaio 1970 al 14 agosto 1975

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 85/1969

    Questione infondata
    17 aprile 1969

    I contributi a favore della cassa di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali sui decreti penali di condanna non opposti previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, riguardante la previdenza e la assistenza forense, sono da considerare tributi lato sensu giudiziari la cui imposizione si fonda sulla necessità discrezionalmente ma ragionevolmente avvertita dal legislatore di fare gravare oneri patrimoniali sopra soggetti che godono divisibilmente del servizio giudiziario. Sebbene affluiscono alla cassa previdenza avvocati e procuratori, tali contributi sono rivolti al perseguimento di finalità di carattere pubblico poiché è compito dello Stato assicurare la tutela previdenziale di una categoria di lavoratori o mediante erogazioni poste direttamente a suo carico o con l'imposizione di prestazioni patrimoniali nella forma di contributi.

    Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 4 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 23/1968

    Questione infondata
    17 aprile 1968

    L'obbligo della corresponsione del prescritto contributo a favore della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori e le conseguenze che derivano dal mancato adempimento di esso, non incidono in alcun modo sull'esercizio del diritto di difesa. Pertanto la legge n. 798 del 1965 non determina, per quanto attiene agli artt. 3 e 4, violazione alcuna dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1968 al 4 gennaio 1970. 132 parole tolte, 191 parole aggiunte in 11 capoversi.

a) sentenze tolto: di qualunque autorita' giurisdizionale, aggiunto: delle autorita' giurisdizionali di cui al presente articolo anche se emesse in tolto: Camera aggiunto: camera di consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzionetolto: ;aggiunto: :

b) aggiunto: i decreti penali di condanna non opposti;

c) tolto: ordinanze aggiunto: ordinanza di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del tolto: Codice aggiunto: codice di procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del tolto: Codice aggiunto: codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso tolto: Codice aggiunto: codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, tolto: e 794 del Codice aggiunto: del codice di procedura civiletolto: , ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso tolto: Codice aggiunto: codice;

f) decreti emessi dal tolto: pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

tolto: g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi aggiunto: tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163aggiunto: , primo comma, 188aggiunto: , primo comma, 193aggiunto: , primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

tolto: haggiunto: g) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo commaaggiunto: , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: iaggiunto: h) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei tolto: Tribunali e delle Corti aggiunto: tribunali e delle corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio; tolto: l)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 410;

tolto: maggiunto: i) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorieta' del pretore a norma dell'articolo 825 tolto: dei Codice aggiunto: del codice di procedura civile;

tolto: naggiunto: l) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorita' giudiziaria escluso il conciliatore. Il contributo e' corrisposto nella seguente misura: lire tolto: 600 aggiunto: 800 per le sentenze dei conciliatori; lire tolto: 2.000 aggiunto: 2000 per i decreti penali; lire tolto: 2.000 aggiunto: 4000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori; lire tolto: 4.000 aggiunto: 7000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tolto: Tribunali aggiunto: tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle tolto: Corti di assise e per le decisioni...delle giurisdizioni speciali; lire 53.000 aggiunto: corti di assise; lire 8000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle tolto: Corti di appello e delle Corti aggiunto: corti di appello, delle corti di assise di appellotolto: ; lire 8 aggiunto: e delle sezioni specializzate per gli usi civici; lire 10.000 per le sentenze della Corte tolto: Costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del tolto: Tribunale aggiunto: tribunale superiore delle acque pubbliche, del tolto: Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette;...; lire 6 aggiunto: tribunale supremo militare; lire 6000 per i lodi arbitrali di cui alla lettera i) che non oltrepassino il valore di 10 milioni; lire 10.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 20 milioni; lire 20.000 per tolto: le decisioni di cui alla lettera m); lire 2 aggiunto: i lodi arbitrali di valore non superiore ai 30 milioni; lire 50.000 per i aggiunto: lodi arbitrali superiori a 30 milioni; lire 2000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore; lire tolto: 4.000 aggiunto: 4000 per quelli redatti innanzi ai tolto: Tribunali aggiunto: tribunali e ai giudici addetti ai medesimi; lire tolto: 5.000 aggiunto: 5000 per quelli redatti innanzi alle Corti tolto: d'appello aggiunto: di appello e ai consiglieri addetti. Il contributo tolto: e unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori aggiunto: e' unico ed e' dovuto per ciascun provvedimento sempre che vi sia avvocato o procuratore costituito. Il contributo per le sentenze dei conciliatori e' corrisposto all'atto del deposito degli atti introduttivi del procedimento; per le ordinanze e per le sentenze del Consiglio di Stato all'atto del deposito dei ricorsi e controricorsi; per le sentenze della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio. Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo e' riscosso all'atto della registrazione tolto: dall'Ufficio aggiunto: dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto tolto: Ufficio aggiunto: ufficio. Per tutti gli altri provvedimenti il contributo e' riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. tolto: 9541 aggiunto: 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed e' a caricotolto: < di chi e' tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non puo' avere luogo se il contributo non sia stato corrispostotolto: , e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sara' incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima. tolto: L'Ufficio aggiunto: L'ufficio del registro si da' carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art3 · fonte del testo