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E' dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:
- a)sentenze di qualunque autorita' giurisdizionale, anche se emesse in Camera di consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione;
- b)decreti penali di condanna non opposti;
- c)ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;
- d)decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;
- e)ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice;
- f)decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;
- g)decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- h)decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- i)provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio; l)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 410));
- m)lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorieta' del pretore a norma dell'articolo 825 dei Codice di procedura civile;
- n)verbali di conciliazione redatti avanti l'autorita' giudiziaria escluso il conciliatore. Il contributo e' corrisposto nella seguente misura: lire 600 per le sentenze dei conciliatori; lire 2.000 per i decreti penali; lire 2.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori; lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise e per le decisioni((...))delle giurisdizioni speciali; lire 53.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello; lire 8.000 per le sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette;1a ((...)); lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera m); lire 2.000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore; lire 4.000 per quelli redatti innanzi ai Tribunali e ai giudici addetti ai medesimi; lire 5.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai consiglieri addetti. Il contributo e unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori. Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo e' riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto Ufficio. Per tutti gli altri provvedimenti il contributo e' riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 9541, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed e' a carico< di chi e' tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non puo' avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sara' incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima. L'Ufficio del registro si da' carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1aLa Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 6 dicembre 1965, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 11.12.1965, n. 309) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale" e 3 della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale"."
Testo in vigore dal 3 maggio 1968 al 4 gennaio 1970
