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I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonche' a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici. Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge e' decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.4 Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione e' posto a carico del solo soggetto che li percepisce. L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo. Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero e' punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2)). L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' abrogato. 1

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 gennaio 1982, n. 22

1

La L. 27 gennaio 1982, n. 22 ha disposto (con l'art. 2) che: "L'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982. Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195."

Decreto 1 marzo 1994

4

Il Decreto 1 marzo 1994, (in G.U. 7/3/1994, n. 54), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma di L. 5.000.000, indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, rivalutata all'anno 1993, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, e' aggiornata in L. 10.175.000".

Testo in vigore dal 23 gennaio 1997 al 24 marzo 1998

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  1. 31 gennaio 2019 — oggiin vigoreper 8 anni
  2. 24 luglio 2012 — 31 gennaio 2019per 7 anni
  3. 1 marzo 2006 — 24 luglio 2012per 6 anni
  4. 29 marzo 2001 — 1 marzo 2006per 5 anni
  5. 24 marzo 1998 — 29 marzo 2001per 3 anni
  6. 23 gennaio 1997 — 24 marzo 1998per un anno
  7. 22 marzo 1994 — 23 gennaio 1997per 3 anni
  8. 29 dicembre 1993 — 22 marzo 1994per 3 mesi
  9. 3 settembre 1985 — 29 dicembre 1993per 8 anni
  10. 1 febbraio 1982 — 3 settembre 1985per 4 anni
  11. 24 novembre 1981 — 1 febbraio 1982testo originarioper 2 mesi

urn:nir:stato:legge:1981-11-18;659~art4 · fonte su Normattiva