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La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione e' costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contribuzione. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per effetto di quanto disposto al comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a 5 anni, la retribuzione pensionabile e' data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti e' rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. La misura della pensione non potra' superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianiita' aziendale:

  • a)non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;
  • b)superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;
  • c)superiore a 25 anni per il terzo limite. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, e' determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
  • a)il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20;
  • b)il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25;
  • c)il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25. 9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa e' effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo

Testo in vigore dal 27 novembre 1988 al 1 luglio 1997

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 402/1999

    Questione infondata
    29 ottobre 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 24, commi 5, 6 e 9, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), il quale ha ridotto il trattamento previdenziale spettante ai piloti collaudatori (dipendenti da aziende di costruzione aeronautiche) per equipararlo a quello della differente categoria dei piloti di linea (dipendenti da aziende di navigazione aerea). Premesso, infatti, che l'imposizione di un limite alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti al Fondo di previdenza per il volo gestito dall'INPS è stato originato dalla necessità di ridurre il crescente 'deficit' del Fondo stesso, mentre l'equiparazione, ai fini previdenziali, dei collaudatori con i piloti di linea costituisce una conseguenza dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, inteso soprattutto a fugare ogni remora all'accoglimento della richiesta dei primi di iscriversi al Fondo volo; che non tutte le situazioni diverse devono ricevere proprie differenti discipline, <<purché l'unificazione del trattamento abbia una sua causa razionale>>; e che, pertanto, nell'ipotesi di omologazione di disciplina di situazioni diverse l'illegittimità è ravvisabile solo nel caso di sicura carenza di una adeguata giustificazione della disciplina introdotta; nella specie, <<tale carenza di causa unificatrice del trattamento previdenziale non sussiste>>, in quanto le peculiarità delle attività svolte da alcuni degli appartenenti al Fondo, pur potendosi riverberare sulla disciplina del rapporto di lavoro, non sono tali da rendere irragionevole l'equiparazione del trattamento pensionistico degli iscritti al medesimo Fondo di previdenza che siano conduttori di aeromobili, anche perché - dato l'esiguo numero dei collaudatori - non sarebbe stato opportuno creare un apposito Fondo che risultasse finanziariamente autosufficiente. - Cfr., tra le molte, S. n. 459/1993, nella quale la Corte ha precisato che <<il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo non è un obiettivo costituzionalmente protetto, ma può soltanto rientrate in linee di tendenza giustificate da situazioni peculiari>>. - V., altresì, S. n. 89/1996, nella quale si è affermato che <<il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non può prescindere, ma definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico>>. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea · Art. 8 Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 27 novembre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1973 al 27 novembre 1988. 220 parole tolte, 468 parole aggiunte in 7 capoversi.

La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione e' costituita tolto: dal totale degli emolumenti spettanti all'iscritto nei dodici mesi consecutivi piu' favorevoli aggiunto: dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, tolto: nel triennio che precede la data di decorrenza della pensione, e assoggettati a contribuzione tolto: ai sensi dei precedenti articoli 13 e 17. Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato comunque assente senza retribuzione oaggiunto: . I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridottatolto: , si considerano, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi aggiunto: rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al tolto: precedente articolo 13, spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianita' aggiunto: comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli tolto: del pensionando, in servizio presso la stessa societa'. Se, nei cinque anni anteriori la data di decorrenza della pensione, l'iscritto abbia prestato servizio presso piu' aziende di navigazione aerea aggiunto: neutralizzati. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per effetto di quanto disposto al comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a 5 anni, la retribuzione pensionabile e' tolto: determinata in base alla media delle retribuzioni pensionabili calcolate ai sensi dei due commi precedenti e riferite agli ultimi dodici mesi di servizio precedenti la data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro. Detta media e' calcolata, attribuendo a ciascuna retribuzione pensionabile un peso pari alla corrispondente durata del servizio. Restano in ogni caso escluse, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, le variazioni della retribuzione attribuite a qualsiasi titolo, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione del servizio, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali. L'esclusione prevista dal precedente comma non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attivita' di servizio e di pensione di invalidita'. aggiunto: data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti e' rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. La misura della pensione non potra' superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianiita' aziendale:

aggiunto: a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;

aggiunto: b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;

aggiunto: c) superiore a 25 anni per il terzo limite. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, e' determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:

aggiunto: a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20;

aggiunto: b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25;

aggiunto: c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25. 9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa e' effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art24 · fonte del testo