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((La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione e' costituita dal totale degli emolumenti spettanti all'iscritto nei dodici mesi consecutivi piu' favorevoli di servizio, nel triennio che precede la data di decorrenza della pensione, e assoggettati a contribuzione ai sensi dei precedenti articoli 13 e 17. Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato comunque assente senza retribuzione o con retribuzione ridotta, si considerano, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianita' pari a quelli del pensionando, in servizio presso la stessa societa'. Se, nei cinque anni anteriori la data di decorrenza della pensione, l'iscritto abbia prestato servizio presso piu' aziende di navigazione aerea, la retribuzione pensionabile e' determinata in base alla media delle retribuzioni pensionabili calcolate ai sensi dei due commi precedenti e riferite agli ultimi dodici mesi di servizio precedenti la data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro. Detta media e' calcolata, attribuendo a ciascuna retribuzione pensionabile un peso pari alla corrispondente durata del servizio. Restano in ogni caso escluse, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, le variazioni della retribuzione attribuite a qualsiasi titolo, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione del servizio, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali. L'esclusione prevista dal precedente comma non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attivita' di servizio e di pensione di invalidita')).

Testo in vigore dal 1 settembre 1973 al 27 novembre 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 402/1999

    Questione infondata
    29 ottobre 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 24, commi 5, 6 e 9, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), il quale ha ridotto il trattamento previdenziale spettante ai piloti collaudatori (dipendenti da aziende di costruzione aeronautiche) per equipararlo a quello della differente categoria dei piloti di linea (dipendenti da aziende di navigazione aerea). Premesso, infatti, che l'imposizione di un limite alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti al Fondo di previdenza per il volo gestito dall'INPS è stato originato dalla necessità di ridurre il crescente 'deficit' del Fondo stesso, mentre l'equiparazione, ai fini previdenziali, dei collaudatori con i piloti di linea costituisce una conseguenza dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, inteso soprattutto a fugare ogni remora all'accoglimento della richiesta dei primi di iscriversi al Fondo volo; che non tutte le situazioni diverse devono ricevere proprie differenti discipline, <<purché l'unificazione del trattamento abbia una sua causa razionale>>; e che, pertanto, nell'ipotesi di omologazione di disciplina di situazioni diverse l'illegittimità è ravvisabile solo nel caso di sicura carenza di una adeguata giustificazione della disciplina introdotta; nella specie, <<tale carenza di causa unificatrice del trattamento previdenziale non sussiste>>, in quanto le peculiarità delle attività svolte da alcuni degli appartenenti al Fondo, pur potendosi riverberare sulla disciplina del rapporto di lavoro, non sono tali da rendere irragionevole l'equiparazione del trattamento pensionistico degli iscritti al medesimo Fondo di previdenza che siano conduttori di aeromobili, anche perché - dato l'esiguo numero dei collaudatori - non sarebbe stato opportuno creare un apposito Fondo che risultasse finanziariamente autosufficiente. - Cfr., tra le molte, S. n. 459/1993, nella quale la Corte ha precisato che <<il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo non è un obiettivo costituzionalmente protetto, ma può soltanto rientrate in linee di tendenza giustificate da situazioni peculiari>>. - V., altresì, S. n. 89/1996, nella quale si è affermato che <<il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non può prescindere, ma definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico>>. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea · Art. 8 Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 settembre 1973. 123 parole tolte, 123 parole aggiunte.

La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione tolto: 6 aggiunto: e' costituita dal totale degli tolto: elementi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 13, percepiti negli ultimi 12 mesi aggiunto: emolumenti spettanti all'iscritto nei dodici mesi consecutivi piu' favorevoli di servizio, tolto: maggiorato della media aritmetica degli elementi retributivi previsti dalla lettera c) dello stesso articolo 13. Detta media e' operata fra tutti i pari grado del pensionando, in servizio presso la societa' dalla quale il pensionando medesimo dipendeva, ed e' calcolata sugli elementi retributivi percepiti dai predetti pari grado ed assoggettati a contributo nell'anno solare precedente quello aggiunto: nel triennio che precede la data di decorrenza della pensioneaggiunto: , e assoggettati a contribuzione ai sensi dei precedenti articoli 13 e 17. Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato aggiunto: comunque assente senza retribuzione o con retribuzione ridotta, si tolto: assumono aggiunto: considerano, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi tolto: indicati alle lettere a) e b) di cui al precedente articolo 13aggiunto: , spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianita' pari a tolto: quella del pensionando. In aggiunto: quelli del pensionando, in servizio presso la stessa tolto: Societa', maggiorati della media di cui al precedente comma aggiunto: societa'. Se, nei cinque anni anteriori la data di decorrenza della pensione, l'iscritto abbia prestato servizio presso piu' aziende di navigazione aerea, la retribuzione pensionabile e' determinata in base alla media delle retribuzioni pensionabili calcolate ai sensi dei due commi precedenti e riferite agli ultimi dodici mesi di servizio precedenti la data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro. Detta media e' calcolata, attribuendo a ciascuna retribuzione pensionabile un peso pari alla corrispondente durata del servizio. Restano in ogni caso escluse, ai fini della aggiunto: determinazione della retribuzione pensionabile, le variazioni tolto: retributive dovute a promozioni, a declassamento, od a cause di carattere straordinario, aggiunto: della retribuzione attribuite a qualsiasi titolo, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione tolto: dal servizio nonche' le variazioni retributive, intervenute nello stesso periodo, aggiunto: del servizio, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali. L'esclusione prevista dal precedente comma tolto: in caso di promozione non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attivita' di servizio tolto: o di pensioni aggiunto: e di pensione di invalidita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art24 · fonte del testo