Art. 24 — Retribuzione pensionabile
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La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione 6 costituita dal totale degli elementi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 13, percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, maggiorato della media aritmetica degli elementi retributivi previsti dalla lettera c) dello stesso articolo 13. Detta media e' operata fra tutti i pari grado del pensionando, in servizio presso la societa' dalla quale il pensionando medesimo dipendeva, ed e' calcolata sugli elementi retributivi percepiti dai predetti pari grado ed assoggettati a contributo nell'anno solare precedente quello di decorrenza della pensione. Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato assente senza retribuzione o con retribuzione ridotta, si assumono, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi indicati alle lettere a) e b) di cui al precedente articolo 13 spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianita' pari a quella del pensionando. In servizio presso la stessa Societa', maggiorati della media di cui al precedente comma. Restano in ogni caso escluse, ai fini della retribuzione pensionabile, le variazioni retributive dovute a promozioni, a declassamento, od a cause di carattere straordinario, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio nonche' le variazioni retributive, intervenute nello stesso periodo, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali. L'esclusione prevista dal precedente comma in caso di promozione non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attivita' di servizio o di pensioni di invalidita'.
Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 settembre 1973
