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La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione 6 costituita dal totale degli elementi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 13, percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, maggiorato della media aritmetica degli elementi retributivi previsti dalla lettera c) dello stesso articolo 13. Detta media e' operata fra tutti i pari grado del pensionando, in servizio presso la societa' dalla quale il pensionando medesimo dipendeva, ed e' calcolata sugli elementi retributivi percepiti dai predetti pari grado ed assoggettati a contributo nell'anno solare precedente quello di decorrenza della pensione. Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato assente senza retribuzione o con retribuzione ridotta, si assumono, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi indicati alle lettere a) e b) di cui al precedente articolo 13 spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianita' pari a quella del pensionando. In servizio presso la stessa Societa', maggiorati della media di cui al precedente comma. Restano in ogni caso escluse, ai fini della retribuzione pensionabile, le variazioni retributive dovute a promozioni, a declassamento, od a cause di carattere straordinario, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio nonche' le variazioni retributive, intervenute nello stesso periodo, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali. L'esclusione prevista dal precedente comma in caso di promozione non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attivita' di servizio o di pensioni di invalidita'.

Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 settembre 1973

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 402/1999

    Questione infondata
    29 ottobre 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 24, commi 5, 6 e 9, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), il quale ha ridotto il trattamento previdenziale spettante ai piloti collaudatori (dipendenti da aziende di costruzione aeronautiche) per equipararlo a quello della differente categoria dei piloti di linea (dipendenti da aziende di navigazione aerea). Premesso, infatti, che l'imposizione di un limite alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti al Fondo di previdenza per il volo gestito dall'INPS è stato originato dalla necessità di ridurre il crescente 'deficit' del Fondo stesso, mentre l'equiparazione, ai fini previdenziali, dei collaudatori con i piloti di linea costituisce una conseguenza dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, inteso soprattutto a fugare ogni remora all'accoglimento della richiesta dei primi di iscriversi al Fondo volo; che non tutte le situazioni diverse devono ricevere proprie differenti discipline, <<purché l'unificazione del trattamento abbia una sua causa razionale>>; e che, pertanto, nell'ipotesi di omologazione di disciplina di situazioni diverse l'illegittimità è ravvisabile solo nel caso di sicura carenza di una adeguata giustificazione della disciplina introdotta; nella specie, <<tale carenza di causa unificatrice del trattamento previdenziale non sussiste>>, in quanto le peculiarità delle attività svolte da alcuni degli appartenenti al Fondo, pur potendosi riverberare sulla disciplina del rapporto di lavoro, non sono tali da rendere irragionevole l'equiparazione del trattamento pensionistico degli iscritti al medesimo Fondo di previdenza che siano conduttori di aeromobili, anche perché - dato l'esiguo numero dei collaudatori - non sarebbe stato opportuno creare un apposito Fondo che risultasse finanziariamente autosufficiente. - Cfr., tra le molte, S. n. 459/1993, nella quale la Corte ha precisato che <<il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo non è un obiettivo costituzionalmente protetto, ma può soltanto rientrate in linee di tendenza giustificate da situazioni peculiari>>. - V., altresì, S. n. 89/1996, nella quale si è affermato che <<il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non può prescindere, ma definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico>>. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea · Art. 8 Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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