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All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, e' aggiunto il seguente comma: "In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non puo' risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennita' di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni".
Testo in vigore dal 16 luglio 1974 al 14 aprile 1988
