Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

Art. 6 — Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi

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E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di due del Ministero della difesa, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori della produzione industriale ed artigianale e di quello della caccia e del commercio, su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. La commissione esprime parere sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate" nel precedente articolo 1, nonche' su tutte le questioni ad essa sottoposte dal Ministero dell'interno in ordine alle armi ed alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi.

Testo in vigore dal 21 aprile 1975 al 4 agosto 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/1982

    Questione infondata
    10 giugno 1982

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità Costituzionale dell'art. 2, terzo Comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze della Corte d'appello di Torino e del Tribunale di Sciacca; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,…

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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