Art. 7 — Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo
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E' istituito, presso il Ministero dell'interno, il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali e' ammessa la produzione o l'importazione definitiva. La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverra' sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi. La presentazione del prototipo non e' comunque richiesta per i fucili da caccia ad anima liscia, nonche' per le riproduzioni di armi antiche ad avancarica, all'iscrizione dei quali in catalogo si procede tenendo conto delle caratteristiche comuni a tali armi. L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualita' di arma comune da sparo posseduta dal prototipo. Nel catalogo sono indicati: il numero progressivo d'iscrizione; la descrizione dell'arma e il calibro; il produttore o l'importatore; lo Stato in cui l'arma e' prodotta o dal quale e' importata. Confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate le qualita' balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso. Con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l'interno determina:
- 1)la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;
- 2)le modalita' per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto dell'iscrizione;
- 3)le modalita' per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.
Testo in vigore dal 21 aprile 1975 al 4 agosto 1982
