Art. 7 — Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo
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((E' istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali e' ammessa la produzione o l'importazione definitiva)). La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverra' sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 LUGLIO 1982, N. 452)). L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualita' di arma comune da sparo posseduta dal prototipo. Nel catalogo sono indicati: il numero progressivo d'iscrizione; la descrizione dell'arma e il calibro; il produttore o l'importatore; lo Stato in cui l'arma e' prodotta o dal quale e' importata. Confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate le qualita' balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso. Con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l'interno determina:
- 1)la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;
- 2)le modalita' per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto dell'iscrizione;
- 3)le modalita' per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.
Testo in vigore dal 4 agosto 1982 al 1 gennaio 2012
