Ai sensi dell'art. 2, n. 1 della legge 2 aprile 1952, n. 339, il termine del 31 dicembre 1952, assegnato agli enti di riforma agraria, per la pubblicazione dei piani di esproprio, dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, poteva essere eccezionalmente superato se, in applicazione dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fossero stati esonerati dall'esproprio terreni compresi nei piani già pubblicati. In questo caso era consentita la pubblicazione di piani di "recupero" per integrare le quote di scorporo stabilite dalla legge. Tale facoltà degli enti di riforma era però condizionata dall'esistenza di una preventiva, e quindi già intervenuta, formale dichiarazione di esonero di data anteriore a quella stabilita come termine ultimo (30 settembre 1952) per la pubblicazione dei piani di recupero. I decreti presidenziali di scorporo, n. 4048 e n. 4385 del 28 dicembre 1952, essendo stati emanati in base a piani di recupero non preceduti da formale dichiarazione di esonero nei sensi sopra indicati, eccedono dai limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e sono quindi viziati da illegittimità costituzionale.
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini