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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1952, n. 339
1La L. 2 aprile 1952, n. 339 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e' prorogato dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952, per pubblicare i piani particolareggiati di espropriazione nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, della provincia di Rovigo, e nel comune di Cavarzere della provincia di Venezia".
L. 20 dicembre 1952, n. 2377
2La L. 20 dicembre 1952, n. 2377 ha disposto (con l'art. 3) che "Il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per l'applicazione dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' prorogato al 31 gennaio 1953; esso e' prorogato al 31 marzo 1953 per i decreti di esproprio di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo".
Testo in vigore dal 28 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008
