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Ai fini dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli Enti indicati nell'art. 2 della legge stessa dovranno pubblicare i piani di espropriazione non oltre il 31 dicembre 1951, e il termine indicato all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' prorogato al 31 dicembre 1952. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1952, n. 339

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La L. 2 aprile 1952, n. 339 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e' prorogato dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952, per pubblicare i piani particolareggiati di espropriazione nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, della provincia di Rovigo, e nel comune di Cavarzere della provincia di Venezia".

L. 20 dicembre 1952, n. 2377

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La L. 20 dicembre 1952, n. 2377 ha disposto (con l'art. 3) che "Il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per l'applicazione dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' prorogato al 31 gennaio 1953; esso e' prorogato al 31 marzo 1953 per i decreti di esproprio di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo".

Testo in vigore dal 28 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 33/1961

    Parametro
    9 giugno 1961

    Ai sensi dell'art. 2, n. 1 della legge 2 aprile 1952, n. 339, il termine del 31 dicembre 1952, assegnato agli enti di riforma agraria, per la pubblicazione dei piani di esproprio, dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, poteva essere eccezionalmente superato se, in applicazione dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fossero stati esonerati dall'esproprio terreni compresi nei piani già pubblicati. In questo caso era consentita la pubblicazione di piani di "recupero" per integrare le quote di scorporo stabilite dalla legge. Tale facoltà degli enti di riforma era però condizionata dall'esistenza di una preventiva, e quindi già intervenuta, formale dichiarazione di esonero di data anteriore a quella stabilita come termine ultimo (30 settembre 1952) per la pubblicazione dei piani di recupero. I decreti presidenziali di scorporo, n. 4048 e n. 4385 del 28 dicembre 1952, essendo stati emanati in base a piani di recupero non preceduti da formale dichiarazione di esonero nei sensi sopra indicati, eccedono dai limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e sono quindi viziati da illegittimità costituzionale.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1 Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1952 al 28 dicembre 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 dicembre 1952, n. 2377

    La L. 20 dicembre 1952, n. 2377 ha disposto (con l'art. 3) che "Il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per l'applicazione dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' prorogato al 31 gennaio 1953; esso e' prorogato al 31 marzo 1953 per i decreti di esproprio di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-05-18;333~art1 · fonte del testo