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Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto la cancelleria del trubunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Le liste devono essere presentate:

  • a)da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
  • b)da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
  • c)da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
  • d)da almeno 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unita' superiore. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purche' sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, cosi' modificate, agli uffici centrali circoscrizionali. Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:
  • 1)i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
  • 2)la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 235));
  • 3)il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
  • 4)un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non e' ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Testo in vigore dal 5 gennaio 2013 al 30 gennaio 2025

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 3/2025

    Ha colpito questo articolo
    23 gennaio 2025

    Il riconoscimento delle potenzialità delle nuove tecnologie digitali anche nell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e l’utilizzo delle firme elettroniche non porta, di per sé, a contraddire l’esigenza di tutelare beni funzionali al principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità, evitando un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato; anche considerando che non è predicabile, nel caso del procedimento elettorale preparatorio, quale è la raccolta di firme, quel bisogno di segretezza che connota l’espressione del voto, essendo al contrario prevista la pubblicità della manifestazione di supporto alla lista di candidati.Le esigenze di certezza della provenienza delle firme nel procedimento elettorale preparatorio vengono adeguatamente tutelate – come è stato previsto per la raccolta delle firme per il referendum e per i progetti di legge di iniziativa popolare, senza necessità di autentica di firma (art. 1, comma 344, della legge n. 178 del 2020) – anche mediante la firma elettronica qualificata: concorrono a tale risultato sia l’associazione, a tale tipologia di firma, di un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, sia l’obbligo, per il titolare, di custodia del dispositivo e di utilizzo personale dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 1, CAD.(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, CAD, nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Le disposizioni censurate dal Tribunale di Civitavecchia generano una dinamica normativa in contrasto con i principi personalista e di eguaglianza, anche sostanziale, nonché con i diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost. Le persone non in grado di apporre una firma autografa, ma capaci di apporne una elettronica, qualificata o digitale, infatti, sono costrette a ricorrere alla più gravosa e complessa dichiarazione di cui all’art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, che richiede due testimoni e un soggetto abilitato alla verbalizzazione – con il paradossale effetto che l’ordinamento, anziché rimuovere l’ostacolo, genera una discriminazione, imponendo un aggravio procedimentale non necessario né proporzionato, nel quadro di una procedura oggi non più rispettosa dei precetti costituzionali. L’esigenza di verificare l’autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, del resto, può essere ormai soddisfatta in modalità elettronica anche per l’elettore con disabilità: per superare il vulnus causato dalle prescrizioni colpite, questa possibilità deve essere riconosciuta sia alle persone che versano nelle condizioni previste per il voto domiciliare, di cui all’art. 1 del d.l. n. 1 del 2006, come conv., in base a idonea certificazione di infermità, sia, in ragione dell’eadem ratio che li accomuna, a tutti i casi in cui sussista l’impossibilità certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa. Una prospettiva più ampia, che superi in via generalizzata il divieto concernente le consultazioni elettorali e derivante dalla previsione dell’art. 2, comma 6, CAD, è rimessa, invece, alla valutazione discrezionale del legislatore). (Precedenti: S. 15/2024 - mass. 45985; S. 9/2021 - mass. 43556; S. 186/2020 - mass. 43203 e 43204; S. 254/2019 - mass. 41767 e 41770).

    Art. 9 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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