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Gli enti, di cui al precedente articolo, provvedono alla preparazione dei programmi di trasformazione fondiaria e agraria in tutti i territori di cui all'art. 1 della presente legge ed alla esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 18/1956

    Questione inammissibile
    12 luglio 1956

    pronunciando con unica sentenza sopra i due ricorsi riuniti, di cui in epigrafe, proposti dalla Regione autonoma della Sardegna nei riguardi degli articoli 3 e seguenti dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 264 e n. 265, contenenti norme per l'istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa e per l'istituzio…

    Art. 2 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 3 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art3 · fonte del testo