Art. 3
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Gli enti, di cui al precedente articolo, provvedono alla preparazione dei programmi di trasformazione fondiaria e agraria in tutti i territori di cui all'art. 1 della presente legge ed alla esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002
