Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963. Leggi il testo vigente →
In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti previsti al successivo art. 19 hanno rispettivamente diritto, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:
- a)ad una pensione per invalidita', dopo almeno dieci anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio;
- b)ad una pensione per anzianita', dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto 65 anni di eta', se uomo, e 63 anni di eta', se donna;
- c)ad una pensione per i superstiti in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno quindici anni di contribuzione, o qualunque periodo se la morte sia dovuta a causa di servizio;
- d)ad una indennita' una volta tanto quando lo iscritto cessi dal servizio senza aver maturato diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio;
- e)ad una indennita' una volta tanto in caso di morte dell'iscritto dopo almeno un anno di contribuzione senza che sia maturato il diritto contemplato alla precedente lettera c). Per il conseguimento del diritto a pensione o alla indennita' e per il computo di queste, la frazione dell'ultimo anno di contribuzione, superiore di almeno un giorno a sei mesi, si computa come un anno intero, quella inferiore o pari a sei mesi si trascura.
Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963
