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In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti previsti al successivo art. 19 hanno rispettivamente diritto, secondo le norme di cui agli articoli seguenti: ((a) ad una pensione per invalidita' dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio)); 1
- b)ad una pensione per anzianita', dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto 65 anni di eta', se uomo, e 63 anni di eta', se donna; ((c) ad una pensione per i superstiti in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno cinque anni di contribuzione, o qualunque periodo se la morte sia dovuta a causa di servizio)). 1
- d)ad una indennita' una volta tanto quando lo iscritto cessi dal servizio senza aver maturato diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio;
- e)ad una indennita' una volta tanto in caso di morte dell'iscritto dopo almeno un anno di contribuzione senza che sia maturato il diritto contemplato alla precedente lettera c). Per il conseguimento del diritto a pensione o alla indennita' e per il computo di queste, la frazione dell'ultimo anno di contribuzione, superiore di almeno un giorno a sei mesi, si computa come un anno intero, quella inferiore o pari a sei mesi si trascura.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1963, n. 53
1con decorrenza dal 1 gennaio 1962
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 4 gennaio 1972
