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Quando la pensione sia assegnata per invalidita' derivante da infortunio sul lavoro, che dia diritto ad una rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, o che dia diritto al pagamento di un capitale in base ad assicurazione stipulata dalle aziende con compagnie private, la pensione spettante, a norma della presente legge, all'iscritto o ai superstiti deve essere ridotta ad una misura tale che sommata, nel primo caso con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbligatoria, nel secondo caso, con quella risultante dalla applicazione, al capitale assicurato, dei coefficienti di cui all'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non superi, per l'iscritto, l'ultima retribuzione effettivamente percepita e, per i superstiti, le percentuali di detta ultima retribuzione fissate dal precedente art. 20. ((Tale riduzione non si opera quando l'invalidita' sia di grado pari o superiore al 70 per cento)). 1 Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del fondo dei minimi di pensione di cui al precedente art. 21.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1963, n. 53
1con decorrenza dal 1 gennaio 1962
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 4 gennaio 1972
